Se un prodotto è un dispositivo medico lo decide la definizione
dell'art. 2, punto 1, MDR: una destinazione d'uso medica stabilita dal
fabbricante e un'azione principale prevista che non è esercitata con mezzi
farmacologici, immunologici o metabolici. Un IVD è un dispositivo medico
che esamina in vitro campioni provenienti dal corpo umano e ha una delle
finalità elencate all'art. 2, punto 2, IVDR.
I confini verso l'esterno li traccia l'art. 1, paragrafo 6, MDR. Medicinali,
medicinali per terapie avanzate, prodotti cosmetici ai sensi del regolamento
(CE) n. 1223/2009 e alimenti sono esclusi dall'MDR. Per i dispositivi che
incorporano una sostanza medicinale o sono destinati a somministrare
medicinali, l'art. 1, paragrafi 8 e 9, stabilisce quali norme si applicano.
Se un prodotto, considerate tutte le caratteristiche del prodotto, può essere al tempo
stesso un medicinale e un altro prodotto, prevale la normativa sui medicinali
(art. 2, paragrafo 2, direttiva 2001/83/CE).
| MDR | IVDR |
|---|
| Classi | I, IIa, IIb, III (art. 51) | A, B, C, D (art. 47) |
| Regole nell'allegato VIII | 22, con regole di attuazione nel capo II | 7, con regole di attuazione nel punto 1 |
| Si applicano più regole | regola e sottoregola più rigorose (punto 3.5) | regola che porta alla classe più elevata (punto 1.9) |
| Software | classe del dispositivo comandato o a sé, regola 11 (punto 3.3) | classe del dispositivo comandato o a sé (punto 1.4) |
| Controversia con l'organismo notificato | autorità competente della sede legale del fabbricante (art. 51, paragrafo 2) | autorità competente della sede legale del fabbricante (art. 47, paragrafo 2) |
| Linea guida MDCG | MDCG 2021-24 Rev. 1, aprile 2026 | MDCG 2020-16 Rev. 5, settembre 2026 |
La classe determina il percorso di valutazione della conformità e quindi se,
e in che misura, interviene un organismo notificato. Per questo MDR e IVDR
chiedono di motivare qualificazione e classe nella documentazione tecnica, e
l'organismo notificato le verifica già prima del preventivo.
Per i casi limite esistono due fonti al di fuori dei regolamenti: le linee
guida MDCG e il Manual on borderline and classification, in cui le
autorità competenti registrano singoli casi. Nessuno dei due è vincolante.
Un inquadramento diventa vincolante solo con un atto di esecuzione della
Commissione (art. 4 e 51, paragrafo 3, MDR, art. 3 e 47, paragrafo 3, IVDR) o
con la decisione dell'autorità competente.
Restano fuori da questa pagina il percorso dalla classe alla
marcatura CE con la scelta
della procedura di valutazione della conformità, lo sviluppo del software
secondo IEC 62304, l'attuazione dell'IVDR per un intero portafoglio e la
scelta del percorso presso la FDA.